Disciplinamento cantonale
In Svizzera, i rapporti tra lo Stato e le comunità religiose sono fondamentalmente disciplinati dai Cantoni (art. 72 cpv. 1 Cost.). Esistono però anche disposizioni a livello federale che riguardano le comunità religiose e i loro membri. In particolare, i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale (Cost.) sono importanti per i membri delle comunità religiose.
Cosa significa avere libertà di religione?
La libertà di credo e di coscienza, che per motivi di leggibilità sarà indicata di seguito come libertà di religione, è garantita dall’art. 15 della Costituzione federale. In linea di principio, la libertà di religione comprende il diritto di “formare, scegliere, cambiare (conversione), nonché professare e praticare le proprie convinzioni religiose da soli o in comunità, e di farlo liberi da qualsiasi interferenza da parte dello Stato” (Pahud de Mortanges, 2015, par. 35). Di conseguenza, le persone musulmane hanno il diritto costituzionale di vivere la propria vita secondo le credenze e i principi della propria religione. Questo include anche, per esempio, alcune regole alimentari e vestimentarie. La libertà di religione prevede pure che lo Stato non possa obbligare le persone a compiere atti religiosi. Le bambine e i bambini musulmani, per esempio, non possono essere costretti a partecipare a una festa cristiana come il Natale a scuola.
Si può limitare la libertà di religione?
I diritti fondamentali come la libertà di religione possono essere limitati se esiste una base legale per farlo, se la restrizione risponde a un interesse pubblico e se è proporzionata (art. 36 Cost.). Nella primavera del 2020, per esempio, il divieto di celebrare funzioni religiose e altre feste religiose a causa del coronavirus era compatibile con la libertà di religione. Tuttavia, il contenuto essenziale della libertà di religione, ossia il credo, non può essere limitato in nessuna circostanza (art. 36, cpv. 4, Cost.).
Disposizioni speciali
Alle persone con uno status speciale, ossia le persone detenute, ricoverate in ospedale, i/le militari e i/le richiedenti asilo, si applicano norme speciali in materia di libertà di religione. Nel loro caso, lo Stato deve garantire attivamente la pratica della loro fede. In determinate circostanze, la direzione del carcere deve intervenire e, per esempio, mettere a loro disposizione dei/delle assistenti spirituali della loro religione.
Il principio di neutralità religiosa
Il principio di neutralità religiosa è collegato alla libertà di religione. Lo Stato non può designare una propria religione. Non può neppure favorire una religione rispetto a un’altra. Deve inoltre mostrare una neutralità religiosa verso l’esterno. Per esempio, i crocifissi nelle aule scolastiche sono stati dichiarati illegali dal Tribunale federale svizzero in un caso specifico. Inoltre, secondo la prassi giudiziaria, le insegnanti delle scuole pubbliche del Canton Ginevra e le cancelliere dei tribunali del Canton Basilea Città non possono indossare il velo quando esercitano le loro funzioni professionali, in quanto rappresentano lo Stato.
A livello federale, anche il principio di uguaglianza di cui all’art. 8 Cost. è di grande importanza. Esso stabilisce che nessuno può essere discriminato a causa delle proprie convinzioni religiose. Tale discriminazione è sanzionata, tra l’altro, da disposizioni del Codice penale svizzero.
Forme giuridiche di organizzazione della società
In Svizzera, le comunità musulmane possono organizzarsi come associazioni di diritto privato o fondazioni, conformemente alle disposizioni del Codice civile svizzero. Queste associazioni o fondazioni possono anche essere riconosciute come enti di diritto pubblico o di pubblica utilità, se ciò è previsto dalla legge cantonale. Le condizioni e le conseguenze del riconoscimento sono di volta in volta disciplinate dal rispettivo diritto cantonale. Le disposizioni giuridiche applicabili si trovano nella Costituzione cantonale del Cantone in questione, nelle leggi cantonali o nella raccolta di leggi cantonali dell’Istituto di diritto delle religioni dell’Università di Friburgo. Ad oggi, tuttavia, solo due comunità musulmane sono state riconosciute in Svizzera. L’Associazione culturale degli aleviti e dei bektashi di Basilea e il Centro culturale alevita, regione di Basilea, sono riconosciuti pubblicamente nel Canton Basilea Città.
Molti cantoni mantengono però contatti con comunità religiose non riconosciute, ossia che non hanno uno status giuridico di diritto pubblico. Questo approccio bilaterale si è infatti dimostrato il più efficiente negli ultimi anni. Così facendo, sono state trovate buone soluzioni soprattutto nel settore della scuola e dei cimiteri musulmani.
Mentre alcuni cantoni come Vaud si stanno adoperando per aprire al riconoscimento delle comunità musulmane, altri cantoni come Ginevra e Zurigo si stanno allontanando dal sistema di riconoscimento di diritto pubblico. Nel Canton Ginevra, però, anche le comunità religiose non riconosciute possono ricevere un sostegno finanziario se forniscono servizi alla società nel suo complesso. Anche nel Canton Zurigo sono stati compiuti i primi passi in tal senso.
Non esiste quindi un modello unico di soluzione su come le comunità musulmane possano essere riconosciute o richiedere un sostegno finanziario. È in ogni caso importante contattare le autorità competenti del Cantone.